Il nuovo decreto ArtBonus e la liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei italiani

E’ stato convertito in Legge e entrato in vigore dal 31 luglio 2014, il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, noto come Decreto ArtBonus. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 è stato, in sede di conversione – con la Legge 29 luglio 2014, n. 106 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2014, n. 175 – successivamente ridiscusso varie volte. Risulta perciò difficile avere un quadro definitivo dei disposti normativi nella loro esatta formulazione giuridica. Queste note sono focalizzate sulla liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei, notizia accolta con grande entusiasmo dal popolo della rete, ma proposta dai vari media e reti sociali in decine di differenti versioni, durante le fasi del dibattito parlamentare. La liberalizzazione dello scatto fotografico modifica sostanzialmente l’art. 108 del Codice tuttora vigente – Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n. 45 del 24-2-2004 – Suppl. Ordinario n. 28).

In sintesi, il 28 luglio, dopo un dibattito al Senato durato tutto il giorno, alle 20.30, ArtBonus è stato definitivamente approvato con modificazioni (tramite votazione per appello nominale). Il testo raccoglie molte delle osservazioni che erano emerse nel dibattito alla Camera. Il decreto, un provvedimento d’urgenza che tratta di più questioni sui temi cultura e turismo, introduce alcune innovazioni riordinando alcuni ambiti, mantenendo l’inscindibilità tra le misure in favore dei beni culturali, volte alla loro protezione, tutela e valorizzazione e ampliando la fruizione di tali beni, promuovendo gli interventi e le politiche per il turismo. Un terzo elemento, secondo il Ministro Franceschini, che assume un ruolo senz’altro trainante, è quello della formazione artistica e dell’educazione alla cultura umanistica. I dettagli in sintesi si possono vedere in vari articoli apparsi nelle scorse settimane nei media. Si tratta di un pacchetto di norme che il settore dei beni culturali attendeva da almeno un ventennio.

Uno degli aspetti di interesse che si pone al confine tra diritto d’autore e tutela dei beni culturali è il tema dei diritti di riproduzione sulle opere d’arte custodite nei 3400 musei italiani. In Italia prima del decreto ArtBonus, la possibilità di riprendere opere d’arte nei musei (foto o video), anche per un privato cittadino, era soggetta a divieti o restrizioni. Alcuni musei stranieri hanno norme restrittive in merito a riproduzione di opere e spesso richiedono pagamento di diritti di riproduzione. La gestione dei diritti di riproduzione è spesso data in concessione ad agenzie fotografiche che si appoggiano a reti e banche dati di immagini a pagamento che rilasciano licenze differenziate a seconda degli scopi e usi. Tuttavia sono numerose le istituzioni culturali e i musei che si sono dotati di politiche aperte o hanno aderito a progetti innovativi per la liberalizzazione delle immagini di opere d’arte.Il decreto ArtBonus va in questa direzione e cambia in parte la vecchia regolamentazione [Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42]. La liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei italiani è ora possibile con qualsiasi dispositivo elettronico privo di flash, cavalletto o stativo e nel rispetto delle persone in sala. La foto deve però essere utilizzata per fini non di lucro e in tal caso può essere condivisa sulle reti sociali. In modifica all’art. 108 del Codice il nuovo decreto pone due aperture interessanti.

Uno degli emendamenti in Senato è stato quello che ha escluso dalla liberalizzazione la riproduzione dei beni archivistici e bibliografici. A scopo puramente informativo l’emendamento che ha cassato dal comma i beni archivistici e bibliografici è stato presentato e accolto da tutto il Partito Democratico, in sede di dibattito parlamentare. Prima firmataria Flavia Nardelli Piccoli, segretaria della Commissione Cultura della Camera, ma sottoscritto da tutti i componenti del Partito Democratico di questa commissione e di quella delle Attività produttive (tra cui Pippo Civati e Matteo Orfini), un’accettazione trasversale alle diverse anime. E’ grazie a questo emendamento che sono stati tolti dal campo di applicazione della nuova norma i beni bibliografici e archivistici. Del resto difficilmente un manoscritto può essere riprodotto “con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene,” e comunque la riproduzione di documenti di archivio o bibliografici dovrebbe essere attuata con le dovute cautele e eventuali regolamentazioni dovrebbero essere attuate sentiti i professionisti dei settori.

Annarita Di Pace [Foto libere nei musei: il Decreto Legislativo ArtBonus su Instagram] della community di Instagram afferma “Con questo decreto finalmente la classe politica e gli addetti ai lavori prestano attenzione alla riproduzione dei beni culturali, ovvero alla fotografia. Quest’ultima viene ammessa come strumento di studio e ricerca, ma soprattutto come mezzo spontaneo e immediato per divulgare il patrimonio culturale italiano.” Le foto sono state liberalizzate anche per la disseminazione su rete, ma per scopi di ricerca, studio, personali, non a scopo di lucro. E’ la stessa relazione di accompagnamento a chiarire che “si consente la libera pubblicazione, ad esempio su blog o social network, di fotografie che riproducano beni culturali, tutte le volte in cui ciò avvenga senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.” Del resto l’immagine divulgata in rete se a bassa risoluzione difficilmente può essere usata da terzi per fini di lucro. Usare una foto di un’opera tramite lo scatto liberalizzato e inserirla in un ebook che poi viene venduto e messo in commercio, anche se il contenuto del libro è redatto per scopi didattici o di ricerca, rientra sempre nel fine di lucro. In effetti se la pubblicazione viene venduta dalla casa editrice anche se universitaria è sempre lucro, perché si tratta di attività commerciale. Del resto anche nei bilanci universitari una university press è considerata un’attività commerciale a tutti gli effetti. In ogni caso molte agenzie fotografiche rilasciano licenze particolari, meno costose per usi di tipo editoriale. Lo scopo di lucro non è solo la pubblicità o la vendita delle magliette o di cartoline come si legge in vari blog approssimativi. Un editore persegue un fine di lucro, non fa beneficenza, a meno che non sia un editore Open Access. In ogni caso è il detentore dei diritti – dell’opera riprodotta, non della mera riproduzione fotografica – in quanto titolare dei diritti come creatore dell’opera d’arte o titolare dei diritti perché acquisiti in rappresentanza del titolar, che decide se concedere l’uso della riproduzione per scopi diversi da quelli stabiliti dalla norma.

In ogni caso la nuova regolamentazione non cambia le regole per i soggetti terzi eventualmente interessati all’uso dell’immagine per fini di lucro che non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Ma attenzione, la norma è circoscritta al nostro Paese. In musei di altri Paesi, o anche solo nei musei Vaticani, o nelle collezioni private va sempre indagato se e come è regolamentata la possibilità di effettuare riproduzioni delle opere. Nei siti web di musei e gallerie sono presenti informazioni e note di copyright.


Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione. In vigore dal 31 luglio 2014 (come modificato dall’art. 12 decreto ArtBonus e a seguito degli emendamenti in sede di conversione in legge)

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali. In vigore dal 1 maggio 2004 (come modificato dall’art. 12 decreto ArtBonus)

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.


 

Antonella De Robbio
di Antonella De Robbio – antonella.derobbio(at)unipd.it – Università di Padova, Centro di Ateneo per le Biblioteche