Una breve nota sul decreto MiBAC a proposito di modalità e requisiti per l’accesso agli “elenchi nazionali” di bibliotecari ed altri professionisti
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 124 del 29-05-2019, il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 20/05/2019 che disciplina le modalità e i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110.
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M., la Direzione generale Educazione e Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali procederà alla pubblicazione dei “Bandi permanenti” per l’iscrizione all’elenco di ciascuno dei profili professionali indicati.
A seguito della pubblicazione dei Bandi permanenti sul sito istituzionale ministeriale, coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, potranno chiedere l’iscrizione a una delle fasce dell’elenco di interesse, compilando il modulo che sarà messo a disposizione on line dalla Direzione generale. Sarà anche consentito richiedere l’iscrizione a più elenchi, sempre che l’interessato sia in possesso dei requisiti richiesti.
Relativamente al profilo professionale di bibliotecario, in particolare, per tutti i riferimenti va consultato l’allegato n. 4 del D.M., che indica nel dettaglio i requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale, oltre a specificare compiti e attività di ognuna delle tre fasce in cui è suddiviso il profilo specifico. Le Fasce I, II e III del profilo bibliotecario sono articolate, rispettivamente, secondo i livelli del Quadro europeo delle Qualifiche – EQF, 8,7, e 6. I bibliotecari che inoltreranno la richiesta on line saranno inseriti nelle rispettive fasce dell’elenco, previa verifica svolta da apposita Commissione.
Dunque, l’inclusione nell’elenco professionale potrà rappresentare una garanzia di qualità e potrà, eventualmente, essere utilizzato anche come strumento in più nei procedure selettive, fermo restando che, come recita l’articolo 9 del D.M.: “Gli elenchi disciplinati dal presente decreto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 22 luglio 2014, n. 110, non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l’assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilita’ di esercitare la professione e l’indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l’accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalita’ diverse da quelle regolate dal presente decreto.”
Lucia Antonelli