Il nuovo codice deontologico dell’AIB

CodiceDeontologico.fwL’Associazione Italiana Biblioteche emanò il suo primo codice deontologico nell’ottobre del 1997, quando l’assemblea dei soci riunitasi a Napoli approvò il testo che era stato elaborato nel corso del triennio precedente dal Collegio dei probiviri (Paola Bertolucci, Giovanni Lazzari e Concetta Mineo) e riveduto dall’appena insediato Comitato esecutivo nazionale presieduto da Igino Poggiali anche attraverso una consultazione pubblica online (la prima nella storia dell’AIB) svoltasi grazie al neonato AIB-WEB, la convocazione di assemblee regionali e il parere dei vari organi associativi.

Durante l’estate del 2013, benché il codice risultasse ancora sostanzialmente adeguato, il CEN allora in carica cominciò a pensare che fosse giunto il momento di verificarne l’attualità ed eventualmente aggiornarlo, anche tenendo conto delle novità introdotte da due recenti documenti: il Professional code of ethics for librarians and other information workers emanato dall’IFLA nell’agosto del 2012 e la Legge 14 gennaio 2013, n. 4  relativa a quelle “professioni non organizzate” fra le quali l’AIB ritiene che sia utile collocare anche il lavoro dei bibliotecari.

Nell’ottobre del 2013 il CEN mi ha quindi affidato il compito di coordinare un Gruppo di lavoro sulla revisione del codice deontologico composto anche da Ornella Foglieni, Alberto Petrucciani, Aldo Pirola e Carlo Revelli, che a metà gennaio 2014 ha prodotto una prima bozza, successivamente discussa (e conseguentemente modificata) durante una consultazione pubblica online svoltasi in febbraio e durante l’assemblea degli associati tenutasi a Roma il 1 marzo (l’ultima del mandato da presidente di Stefano Parise). La terza bozza di revisione, disponibile in AIB-WEB dal 24 marzo, è stata infine approvata il 12 maggio 2014 dall’assemblea degli associati svoltasi a Torino (la prima del mandato da presidente di Enrica Manenti), entrando immediatamente in vigore col titolo Codice deontologico dei bibliotecari: principi fondamentali.

Il nuovo testo mantiene la struttura di quello del 1997 (una sezione introduttiva più altre tre dedicate rispettivamente ai doveri dei bibliotecari nei confronti degli utenti, dei documenti e della professione), aumentando però il numero degli articoli (da 18 a 22) e quasi raddoppiando quello delle parole utilizzate (da 438 a 818). La maggiore estensione è dovuta soprattutto all’introduzione di alcuni temi precedentemente assenti, desunti dal codice IFLA (il diritto d’autore, l’alfabetizzazione informativa, la gratuità dell’accesso ai documenti) e dal tentativo di rendere più comprensibili alcuni passaggi troppo sintetici.

Fra le principali modifiche formali apportate si possono ricordare la numerazione e la denominazione anche della prima sezione e dei suoi articoli, il passaggio dalla forma maschile “il bibliotecario” a quella sessualmente meno connotata “i bibliotecari”, la sostituzione dei “soci AIB” con gli “associati” e gli “amici” previsti dal nuovo statuto del 2010, la preferenza per formulazioni astratte di tipo definitorio rispetto a quelle sotto forma di elenchi di esempi, la trasformazione di alcune ambigue forme verbali che potevano sembrare semplicemente descrittive con più esplicite formulazioni prescrittive basate sull’ausiliare “dovere” e vari spostamenti finalizzati a raggiungere un ordinamento dei contenuti che si spera sia adesso più chiaro e razionale.

Dal punto di vista sostanziale si è controllato che nessuna parte del codice AIB  contraddicesse o contrastasse il codice IFLA e, oltre alle aggiunte già menzionate, si è esplicitato che le biblioteche si occupano anche di documenti non posseduti ma comunque resi accessibili agli utenti, che vanno evitate discriminazioni non solo nei confronti degli utenti ma anche degli altri soggetti coinvolti nella vita della biblioteca e che non spetta ai bibliotecari controllare o limitare – a meno di specifici obblighi di legge – l’accesso ai documenti da parte dei minorenni. Sono stati, inoltre, eliminati i riferimenti a non meglio definiti “leggi o regolamenti” che avrebbero potuto inopportunamente limitare l’accessibilità dei documenti e al divieto, eccessivamente e inutilmente penalizzante, di utilizzare anche “per interesse personale” documenti di cui si dispone “per il proprio ufficio”, sostituendolo con un più ragionevole invito a non “anteporre i propri interessi privati a quelli degli utenti e della biblioteca”.

Per quanto riguarda la Legge 4/2013 ci si è assicurati che il nuovo testo non ne violasse le prescrizioni, rinviando però a una futura revisione del Codice di comportamento dell’AIB l’individuazione degli organi preposti alla verifica (ed eventualmente alla sanzione) dei comportamenti scorretti in cui associati e altri bibliotecari potessero incorrere, in modo da preservare il carattere prettamente etico, piuttosto che giuridico-amministrativo, del Codice deontologico.

L’AIB spera che il codice deontologico appena rinnovato possa costituire – non solo per i propri associati ma anche per tutti coloro che, a vario titolo, operano nell’ambito delle biblioteche – una guida aggiornata ed efficace per individuare le finalità e i valori che stanno alla base di tutti i servizi bibliotecari, da quelli più classici a quelli tecnologicamente più evoluti.

Riccardo Ridi

di Riccardo Ridi – ridi(at)aib.it – Coordinatore del Gruppo di lavoro sulla revisione del Codice deontologico AIB