Creatività umana e intelligenza artificiale: la nuova legge italiana sull’Intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto d’autore

Un passaggio storico per l’Italia e per l’ecosistema culturale

Con la Legge 23 settembre 2025 n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre e in vigore dal 10 ottobre[1], l’Italia si è dotata della prima normativa nazionale interamente dedicata all’intelligenza artificiale (IA). Il provvedimento si colloca nel solco dell’AI Act europeo[2], approvato nel 2024, e ne rappresenta un’integrazione operativa, con misure specifiche per il contesto italiano, dalla sanità alla pubblica amministrazione, dal lavoro alla cybersicurezza. Ma al di là del valore simbolico, cosa significa concretamente questa legge per biblioteche, archivi e istituzioni culturali? La risposta sta soprattutto nelle modifiche al diritto d’autore e nelle nuove regole per l’uso dei contenuti protetti.

Come ha chiarito l’avvocato Giovanni D’Ammassa in un recente intervento a Segnalazioni Letterarie dove parla di editoria e novità legislative sull’Intelligenza Artificiale, il legislatore con la nuova legge ha introdotto una precisazione sostanziale, in modifica all’articolo 1 della Legge sul diritto d’autore (legge 633/1941)

Sono protette ai sensi della presente legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo (…) anche laddove create con l’ausilio o con strumenti di intelligenza artificiale, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.

La legge italiana, tuttavia, non chiude la porta alla collaborazione uomo–macchina. Il nuovo art. 1 riconosce la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento di supporto alla creatività umana. È la relazione funzionale tra l’apporto intellettuale della persona e l’intervento algoritmico che determina la tutelabilità dell’opera. Nella prassi editoriale questa distinzione è già operativa: alcuni contratti con gli autori, come ha ricordato D’Ammassa, prevedono clausole che impongono la dichiarazione dell’uso di strumenti di AI. L’editore accetta l’impiego dell’intelligenza artificiale a condizione che l’elaborazione automatica non sostituisca la progettualità autoriale.

La questione della “creatività artificiale” risiede nel cuore della riforma e guarda all’aggettivo “umano”, che delimita con precisione il perimetro della tutela. Non ogni “opera” generata tramite sistemi di intelligenza artificiale potrà essere protetta dal diritto d’autore, ma solo quella in cui permane un apporto creativo riconducibile a una persona fisica. Si tratta di una presa di posizione esplicita in linea con la giurisprudenza e la dottrina internazionali: nessun sistema autonomo, privo di soggettività giuridica e intenzionalità, può essere qualificato come “autore” In tal senso si muove anche il Copyright Office statunitense, che ha da tempo escluso la registrabilità di opere interamente generate da AI.

L’intelligenza artificiale come alleato del patrimonio culturale

La legge interviene su un tema che da tempo agita il dibattito: un’opera generata dall’intelligenza artificiale può essere protetta dal diritto d’autore? La risposta italiana è netta e modifica l’articolo 1 della storica Legge 633/1941. Le opere create con l’ausilio dell’IA sono tutelate solo se rappresentano il risultato del lavoro intellettuale di un autore umano. Non basta premere un pulsante e ottenere un testo o un’immagine: serve un apporto creativo riconoscibile, una scelta, un’elaborazione che porti il segno dell’ingegno umano. Per il mondo della cultura — biblioteche, archivi, istituzioni della memoria — tale principio ha un impatto notevole: riafferma la valenza umana dell’atto creativo come fondamento della produzione culturale e scientifica, anche in contesti sempre più automatizzati.

Questo principio ha conseguenze immediate per le biblioteche digitali. Ogni volta che si conserva o si rende accessibile un’opera generata con strumenti intelligenti, occorre documentare chiaramente il contributo umano. I contratti di licenza dovranno specificare l’eventuale uso di sistemi automatici, e le policy interne dovranno prevedere criteri per valutare quando un contenuto digitale meriti tutela. L’intelligenza artificiale resta, per la legge italiana, uno strumento ausiliario: può velocizzare, suggerire, elaborare, ma non può creare in senso giuridico.

Al di là delle norme, la legge offre una cornice entro cui sperimentare applicazioni concrete dell’IA nei servizi bibliotecari. La catalogazione automatica può identificare duplicati in cataloghi di grandi dimensioni, come ha dimostrato OCLC WorldCat rimuovendo milioni di record ridondanti grazie al machine learning. L’indicizzazione semantica permette ricerche più intuitive, comprendendo sinonimi e relazioni concettuali che sfuggono ai sistemi tradizionali basati su parole chiave. Le interfacce multilingue e gli strumenti di traduzione automatica abbattono barriere linguistiche, mentre sistemi di sintesi vocale e descrizione automatica di immagini migliorano l’accessibilità per utenti con disabilità.

Text and Data Mining: si apre una strada per la ricerca

Se la tutela delle opere create con IA si restringe, si allarga invece lo spazio per utilizzare opere protette a fini di ricerca. L’introduzione dell’articolo 70 Septies nella legge sul diritto d’autore disciplina finalmente il Text and Data Mining (TDM), allineando l’Italia alla Direttiva europea 2019/790[3].

Biblioteche, archivi e istituti di ricerca possono ora estrarre testi e dati da materiali protetti, purché abbiano legittimo accesso e lo facciano per finalità scientifiche o di conservazione del patrimonio[4]. La possibilità di utilizzare modelli di IA generativa per analizzare corpus testuali o collezioni digitalizzate rappresenta un’opportunità significativa. Un archivio storico può ora applicare algoritmi di estrazione semantica a migliaia di documenti per identificare reti di citazioni o temi ricorrenti. Una biblioteca accademica può generare metadati strutturati da cataloghi digitalizzati, rendendo più accessibili materiali che altrimenti resterebbero sepolti nei depositi. La legge riserva queste attività a organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale senza scopo di lucro, escludendo quindi l’uso commerciale e garantendo che l’innovazione tecnologica serva effettivamente la missione pubblica di queste istituzioni.

Naturalmente, serve prudenza operativa. Le biblioteche non sono soggetti che addestrano modelli linguistici su larga scala, ma possono diventare partner di progetti di ricerca o fornire dataset a studiosi esterni. Per questo servono policy interne chiare che garantiscano la legittimità degli accessi, la tracciabilità delle operazioni e il rispetto delle finalità previste dalla legge.

Responsabilità umana e formazione continua

La legge è esplicita: l’intelligenza artificiale affianca il professionista, non lo sostituisce. La responsabilità finale di ogni scelta resta sempre umana, che si tratti di catalogare un documento, validare un metadato generato automaticamente o decidere quali contenuti rendere accessibili. Gli utenti devono essere informati quando interagiscono con sistemi intelligenti, e le biblioteche devono adottare policy conformi al codice etico professionale.

Questo richiede un investimento continuo in formazione. Non basta sapere come funziona tecnicamente un algoritmo: serve comprendere le implicazioni etiche, giuridiche e sociali del suo utilizzo. Le biblioteche stanno diventando, in molti casi, hub di competenze digitali per le comunità, spazi dove si impara a usare l’IA in modo critico e responsabile. La Legge 132/2025 riconosce e rafforza questo ruolo, fornendo strumenti normativi per innovare senza perdere di vista i diritti fondamentali delle persone.

Le biblioteche italiane sono state protagoniste di iniziative formative promosse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), volte a rafforzare le competenze digitali dei professionisti del settore culturale e a diffondere l’alfabetizzazione digitale tra i cittadini. In particolare, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), in collaborazione con la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali[5], ha contribuito al ciclo formativo Biblioteche e trasformazione digitale attraverso il percorso Biblioteche digitali 2 – Servizi alla cittadinanza, avviato il 1° aprile 2025[6]. Questo progetto ha generato un effetto a catena: le reti delle biblioteche pubbliche italiane, in collaborazione con Comuni e Consorzi bibliotecari[7], stanno partecipando a una serie di attività sostenute dal PNRR, mirate sia a potenziare le competenze digitali dei professionisti sia a promuovere l’alfabetizzazione digitale dei cittadini.

Un equilibrio da costruire

La Legge 132/2025 non risolve tutte le tensioni tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti, né pretende di farlo. Piuttosto, traccia confini entro cui muoversi con maggiore sicurezza, riconoscendo che l’intelligenza artificiale non è né una minaccia da esorcizzare né una panacea da abbracciare acriticamente. È uno strumento potente che richiede consapevolezza, competenza e una visione chiara del ruolo che le istituzioni culturali vogliono giocare nella società digitale.

Per le biblioteche, questo significa ripensare la propria funzione in un ecosistema informativo radicalmente trasformato. Non si tratta più solo di conservare e rendere accessibile il patrimonio, ma di diventare spazi dove si costruisce cittadinanza digitale, dove si impara a distinguere il contributo umano dalla generazione automatica, dove la tecnologia serve a democratizzare la conoscenza senza appiattire le differenze culturali. La legge offre gli strumenti normativi per questa trasformazione: tocca ai professionisti dell’informazione saperli utilizzare.

Quando David Weinberger scriveva nel 2020 che “il bibliotecario migliore potrebbe essere un’IA”, non stava profetizzando la sostituzione dell’umano con la macchina, ma interrogandosi su come le biblioteche potessero integrare l’intelligenza artificiale rimanendo fedeli ai propri valori democratici e umanitari. Cinque anni dopo, la risposta italiana è chiara: l’IA è uno strumento al servizio della missione bibliotecaria, non il suo sostituto. La creatività resta umana, la responsabilità resta umana, il giudizio critico resta umano. Ma gli strumenti per amplificare tutto questo si sono moltiplicati.

In questo senso, la Legge 132/2025 rappresenta più di un adeguamento tecnico alle normative europee. È il riconoscimento che biblioteche, archivi e istituzioni culturali stanno vivendo una transizione epocale, paragonabile forse solo all’avvento della stampa o alla digitalizzazione di massa degli anni Novanta. Una transizione che richiede competenze nuove, infrastrutture adeguate, risorse per la formazione continua. Ma anche una visione politica e culturale che sappia orientare l’innovazione tecnologica verso obiettivi di interesse pubblico: l’accesso universale alla conoscenza, la preservazione della memoria collettiva, la promozione del pensiero critico.

Il futuro delle biblioteche intelligenti non sarà determinato dalla sofisticazione degli algoritmi, ma dalla capacità dei professionisti di governarli con etica e consapevolezza. La legge fornisce la cornice, il PNRR le risorse, l’Europa il contesto normativo armonizzato. Ora tocca a bibliotecari, archivisti e operatori culturali riempire questo spazio di significato, sperimentando nuove forme di valorizzazione del patrimonio, costruendo servizi più accessibili e inclusivi, formando cittadini capaci di muoversi criticamente nell’ecosistema digitale.

L’intelligenza artificiale non sostituirà le biblioteche. Ma le biblioteche che sapranno integrare l’intelligenza artificiale nella propria missione saranno quelle che continueranno a essere rilevanti, necessarie, insostituibili. In un’epoca dove l’informazione abbonda ma la conoscenza scarseggia, dove i contenuti si moltiplicano ma il senso critico si indebolisce, le biblioteche possono tornare a essere ciò che sono sempre state: presidi di cultura democratica, spazi dove la tecnologia serve l’umano e non viceversa. La Legge 132/2025 è solo l’inizio di questa storia.


[1]Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disciplina dell’intelligenza artificiale in Italia
Testo ufficiale disponibile su Normattiva:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2025-09-23%3B132

[2] Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act – Testo ufficiale in italiano su EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689

[3] Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale – Testo ufficiale in italiano su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019L0790

Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (21G00192) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177!vig=2022-10-19

[4] Antonella De Robbio. Rivoluzione AI e copyright: regole umane per lettori artificiali. Il Bo Live. 18 agosto 2025. https://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/rivoluzione-copyright-regole-umane-lettori

[5] https://www.aib.it/notizie/biblioteche-e-trasformazione-digitale/

[6] Biblioteche digitali 2 – Servizi alla cittadinanza: percorso formativo della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e AIB https://www.aib.it/notizie/biblioteche-digitali-servizi-alla-cittadinanza-percorso-formativo/?utm_source=chatgpt.com  

[7] Esempio. Consorzio Biblioteche Padovane Associate – Punti Digitale Facilehttps://www.bpa.pd.it/ae00806/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/47

Antonella De Robbio

Gruppo AIB Politiche dell’Informazione