AIB e riconoscimento professionale nella curva a gomito del gennaio 2013

Anno 2013. “La storia infinita” del riconoscimento professionale e della rappresentatività dell’AIB sfugge alle sabbie mobili in cui annaspava da tempo e festeggia un inizio d’anno coi fuochi d’artificio, grazie al susseguirsi di avvenimenti che neanche il più immaginifico (e ottimista) degli sceneggiatori avrebbe avuto l’ardire di concentrare in così pochi giorni:

  • 7 gennaio: il Ministro della Giustizia Paola Severino, di concerto con il Ministro per le Politiche europee e con il Ministro per i Beni culturali, emana il decreto per l’iscrizione dell’AIB nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. n. 206/2007;
  • 14 gennaio: il Presidente della Repubblica promulga la legge n. 4 recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate (approvata in via definitiva il 19 dicembre 2012 dalla X Commissione attività produttive della Camera dei deputati in sede legislativa), che entra in vigore il 10 febbraio.

Per quanto i due provvedimenti traggano origine da un entroterra comune, vanno però a legiferare su aspetti piuttosto diversi tra loro. Ed è essenziale non confonderli, né creare sovrapposizioni.
Proviamo ad esaminare brevemente entrambi.

Il d. lgs. n. 206/2007

Il decreto, che recepisce la direttiva comunitaria 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, è per noi di straordinaria rilevanza perché introduce, sia pure in un contesto circoscritto, un soggetto prima del tutto assente in questo tipo di legislazione: le associazioni professionali. L’art.26, infatti, fa riferimento ad esse in relazione alle cosiddette “piattaforme comuni”, cioè ai tavoli tecnici transnazionali convocati con l’obiettivo di rendere il sistema professionale europeo il più possibile omogeneo. Il comma 1), in particolare, sancisce la possibilità, per le associazioni professionali rappresentative a livello nazionale, di partecipare, accanto agli ordini e ai collegi, alle Conferenze di servizi indette dalle autorità competenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri vari) con l’obiettivo di formulare le proposte in materia di piattaforme comuni da presentare in sede europea.
La partecipazione delle Associazioni professionali alle Conferenze è subordinata al possesso di specifici
requisiti, di natura formale e sostanziale, taluni molto stringenti, enumerati in sette punti del comma 3. Tra essi ricordiamo: la “diffusione su tutto il territorio nazionale”; la “tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate”; la presenza “di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni”; e infine la “previsione dell’obbligo della formazione permanente”.
In sintesi, il decreto 206/2007 rappresenta la prima forma di legittimazione delle Associazioni professionali, senza però determinare un “riconoscimento” a 360 gradi, che poteva avvenire soltanto mediante la predisposizione di un testo di legge in materia. Ciò nonostante, talune sue prescrizioni e i principi che le sottendono pongono le basi per disciplinare secondo un approccio nuovo le professioni intellettuali, introducendo il sistema cosiddetto “duale”e spezzando l’egemonia degli ordini, che non a caso lo hanno pesantemente osteggiato.
A tale riguardo non meraviglia se anche l’iter procedurale per il riconoscimento abbia talvolta assunto le sembianze di una (poco epica) odissea. Ne ripercorro alcune tappe, da me vissute “in trincea”, da delegato CEN a professione e lavoro. A seguito del d. lgs 206 le associazioni presentano istanza di riconoscimento (l’AIB, insieme ad altre 46 Associazioni aderenti al CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali, lo fa il 27 dicembre 2007), allegando la relativa documentazione. Il 28 aprile 2008 il Ministro della Giustizia emana il decreto di attuazione Requisiti per la individuazione e l’annotazione degli enti di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in cui si precisano anche le modalità dell’istruttoria.
Tuttavia, dopo le elezioni politiche, gli uffici ministeriali smarriscono tutti gli incartamenti (surreale, ma così…), cosicché – siamo tra la fine del 2008 e i primi del 2009 – occorre ripresentare la documentazione. Questa verrà in primo grado valutata dal Ministero e, se supera il primo esame, trasmessa al CNEL, chiamato per legge a esprimere il proprio parere. Nel frattempo, avverso il decreto sono presentati vari ricorsi, e il 26 marzo 2009 si sfiora il disastro: il TAR Lazio, accogliendo il ricorso
proposto dalle professioni sanitarie, con sentenza n. 3160 annulla il decreto; per fortuna, però, riconferma la validità dell’art. 26 del D. Lgs. 206/2007 perché quelle regole sono ritenute autosufficienti e nella norma non si fa riferimento alla necessità di decreti regolamentari.
Nonostante tutto, dunque, il cammino verso il riconoscimento può proseguire!
Il 12 maggio 2010 il CNEL esprime parere favorevole in merito alla documentazione presentata dall’AIB, e lo trasmette al Ministero della Giustizia. Per la firma del Ministro occorre attendere, come abbiamo visto, altri due anni e più; ma alla fine l’AIB è anch’essa iscritta nel registro delle associazioni riconosciute, tenuto dal medesimo Ministero e consultabile anche in rete: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_24.wp. Un traguardo di cui andar fieri, quando consideriamo che ad oggi sono appena 21 le associazioni annotate nel registro (contro, ad esempio, le 200 e passa aderenti al COLAP), e, tranne l’AIB, nessuna di esse afferisce al comparto dei beni culturali.

La legge n. 4/2013

Mentre accadeva tutto ciò, il dibattito sulla riforma delle professioni si faceva sempre più acceso, innanzitutto tra i professionisti e le loro rappresentanze (tra le manifestazioni più significative: i due “Stati generali delle associazioni professionali” del 2004 e 2006, e l’evento “COMPETE.R.E. – Competenze riconosciute nell’economia” del 2010, tutti promossi dal CoLAP), ma anche in Parlamento, dove ad un certo punto si sono incrociati, all’esame della Camera dei Deputati, ben otto progetti di legge.
Particolarmente forte, in Parlamento, l’opposizione e il potere degli ordini, testimoniati da alcuni episodi emblematici, quali la convocazione soltanto dei loro rappresentanti da parte del Ministro Alfano il 15 aprile 2010, con conseguente protesta e richiesta di convocazione da parte del CoLAP e di oltre 50 associazioni, AIB compresa.
Nondimeno lo stesso fronte delle professioni non regolamentate si è mostrato, in questi anni, poco compatto. Schematizzando parecchio, possiamo dire che al suo interno si sono fronteggiate almeno due impostazioni. L’una, di cui il principale fautore è stata Assoprofessioni, appariva più legata alla tradizione italiana ed era fondata sul riconoscimento della professione come centro di gravitazione della riforma. La definizione delle caratteristiche professionali peculiari (titoli di studio, competenze, ecc.) era affidata ad Enti di standardizzazione come l’UNI, mentre le associazioni ricoprivano un ruolo piuttosto marginale.
In una visione diversa, ispirata a scenari più “innovativi”, tipici della common law, si riconoscevano invece il CoLAP e le associazioni ad esso aderenti. Questi puntavano ad un sistema che prevedesse in prima battuta il riconoscimento delle associazioni rappresentative, superando lo statico modello del riconoscimento preventivo dei singoli profili professionali. Nell’epoca dell’economia della conoscenza, caratterizzata dalla velocità dei processi evolutivi, non è possibile cristallizzare ad una data precisa, per mezzo di una legge, i requisiti di una professione. L’alternativa è il riconoscimento delle associazioni, gli unici soggetti in grado di definire dinamicamente gli ambiti tecnici, scientifici, deontologici delle rispettive professioni, oltreché di tracciare le opportune norme di trasparenza per il reclutamento e la valutazione dei percorsi formativi.
Le differenti posizioni sono state rappresentate in Parlamento nel corso delle audizioni tenute alla Camera a fine 2009, e portate all’attenzione degli stakeholder e dell’opinione pubblica tramite iniziative come il ciclo di tre Seminari (“Perché riconoscere le Associazioni professionali e non le professioni”, “Attestazione di parte seconda o certificazione di parte terza? Il valore dell’attestazione di competenza”, “Il ruolo delle Associazioni professionali e i confini tra Ordini ed Associazioni”), organizzati dal CoLAP nel 2009, o il Convegno del 2010 “Professioni qualificate e libero mercato” a cura di UNI, Assoprofessioni e Accredia.
La situazione di impasse si è sbloccata quando alla Camera, constatata la difficoltà di emanare un provvedimento unico sulle professioni, il 9 giugno 2010 si è deciso “salomonicamente” di scorporare la riforma in due tronconi, affidando alla Commissione giustizia quella degli ordini e alla Commissione attività produttive quella delle associazioni, che così poteva procedere molto più speditamente.
Il disegno di legge A.S. n. 3270, licenziato dalla Camera il 17 aprile, approvato con emendamenti al Senato il 15 novembre e divenuto, come visto, legge n. 4/2013 dopo la definitiva approvazione alla Camera, rappresenta il risultato senz’altro positivo della complessa mediazione tra le diverse parti in causa.
Non potendo entrare nei dettagli, qui basta evidenziare alcune delle novità introdotte.
Intanto, per tutelare i professionisti organizzati in ordini o collegi, la legge dispone che chiunque svolga una delle professioni intellettuali non organizzate è tenuto a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente la dizione “professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013”; il mancato adempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori e può comportare sanzioni pecuniarie di importo rilevante.
Per quanto riguarda, poi, la spinosa questione della determinazione della professione e delle competenze del professionista, essa assegna un ruolo centrale a due soggetti, l’UNI e le associazioni professionali rappresentative.
All’UNI viene demandato il compito di elaborare, per ciascuna professione, una “normativa tecnica” che individui i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente, affinché costituiscano principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurino la qualificazione. Gli
organismi di certificazione accreditati possono rilasciare al singolo professionista, su sua richiesta, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI.
Le associazioni professionali rappresentative, il cui elenco è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet, a loro volta assicurano, tra l’altro, la piena conoscibilità, mediante anche la pubblicazione sul web, dei requisiti necessari per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento a due elementi fondamentali: i titoli di studio relativi all’attività professionale e l’obbligo per gli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante (offerto dall’associazione stessa o da terzi), cui è connessa la predisposizione di strumenti idonei ad accertare il suo effettivo assolvimento. Inoltre esse possono autorizzare gli associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi e, soprattutto, possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, un’attestazione, con indicata la scadenza, relativa alla regolare iscrizione, ai requisiti necessari per la partecipazione all’associazione stessa, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale se vogliono conservare l’iscrizione all’associazione.
Le associazioni possono infine collaborare all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alla rispettiva professione o singolarmente o riunendosi in forme aggregative.
L’AIB attualmente partecipa con un suo delegato al Gruppo di lavoro UNI GL7 per la redazione della norma tecnica relativa alla professione bibliotecaria ed ha costituito una Commissione interassociativa per
supportare tale partecipazione.
Infine esse “possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza”.
In sostanza, a garanzia sia degli utenti che dei committenti – siano essi enti pubblici o società private – la legge mira a privilegiare la libera concorrenza e la qualità delle prestazioni, introducendo principi
più moderni e al passo con l’Europa nei processi di valutazione e attestazione delle competenze dei professionisti.
Certo, a mio parere, restano ancora da comporre alcune discrepanze esistenti tra le disposizioni del d. lgs. 206/2007 e quelle della l. 4/2013 (si pensi ad esempio alla compresenza di due elenchi diversi – con diverse procedure e requisiti richiesti – presso i Ministeri dello sviluppo economico e della Giustizia),
ma si tratta di aspetti secondari, sanabili rapidamente, sempreché lo si voglia.

E l’AIB?

Negli ultimi anni, sia per adeguarsi ai rilievi mossi dal Ministero della giustizia durante l’istruttoria prevista dal decreto 206/2007, sia per anticipare i tempi e incominciare a realizzare il tipo di struttura che la futura legge sulle professioni non regolate avrebbe presumibilmente richiesto, l’AIB ha apportato modifiche consistenti al suo assetto giuridico e organizzativo, rendendolo molto più coerente con le caratteristiche di un’associazione “professionale”.
In particolare, è stato necessario abolire l’Albo professionale italiano dei bibliotecari, sostituito da
un Elenco degli Associati aggiornato annualmente, e prevedere regole più rigide nella verifica dei requisiti professionali all’atto dell’iscrizione, modificando sostanzialmente, a questo scopo, nel giugno
2009, alcuni articoli della Direttiva sulle iscrizioni.
Analogamente si sta procedendo a migliorare l’intero apparato della formazione, sul doppio fronte dell’erogazione dei contenuti e del controllo di qualità.
Dove però si sono registrati gli interventi più radicali è nella riforma dello Statuto, che da Statuto “culturale”, pensato per una “associazione di biblioteche”, è stato modificato, in specie nei Titoli I e II, in uno Statuto in grado di rispondere alle esigenze proprie di una “associazione professionale di bibliotecari”. Molto dunque si è fatto.
Tuttavia, come è stato sottolineato dal presidente Stefano Parise, il complesso mosaico va ancora completato. La nomina della Commissione di certificazione, l’approvazione del Regolamento di iscrizione,
unitamente a quella dei Profili professionali, la definizione di linee guida in materia di affidamento esterno di servizi e di volontariato, sono alcuni degli importanti tasselli mancanti; «ma questa – direbbe Michael Ende – è un’altra storia e si dovrà raccontare un’altra volta».

lellodemagi@yahoo.com